A cura di: Ufficio Stampa Sorgente
Qualora fosse necessario far rientrare in Italia il campione dopo la conservazione cellule staminali in una bio-banca estera, non ci sono impedimenti di alcun tipo. Anzi, in base alla legge nazionale ed europea, i dubbi che troppo spesso vengono instillati da alcune strutture pubbliche sono del tutto privi di fondamento giuridico. Infatti all’interno dell’Unione europea, prelievo, conservazione e ancora di più la circolazione di campioni di sangue del cordone ombelicale vengono regolati da diverse leggi1 che stabiliscono tutte le procedure dal prelievo del campione, passando per l’invio presso una bio-banca che ne assicura la corretta conservazione e la tracciabilità e soprattutto, in caso di necessità per uso terapeutico, il rilascio del campione al centro di assistenza sanitaria per effettuare l’intervento.
La normativa Italiana2 permette l’esportazione del campione prelevato presso bio-banche estere se la famiglia decide per la conservazione privata. Richiesta l’autorizzazione all’esportazione alla Regione competente, a seguito del pagamento di una tariffa per i costi di rilascio del documento, non ci sono problemi legislativi. Detto questo, anche la reintroduzione del campione di cellule staminali cordonali in Italia è legittimo e la conferma arriva anche dall’Istituto Superiore di Sanità che, attraverso il Centro Nazionale Trapianti, conferma, in caso di necessità terapeutiche, l’impossibilità di rifiutare l’utilizzo di campioni conservati all’estero, purché questi soddisfino i requisiti di legge.
Uno dei principi fondamentali del mercato europeo si ritrova nel riconoscere da parte di Stati membri dell’UE le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da autorità pubbliche di un altro Stato membro, e sarebbe quindi difficile, se non impossibile, giustificare dal punto di vista giuridico il divieto di reintrodurre in Italia campioni di sangue cordonale esportate dietro corretta autorizzazione della Regione.
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Note
1. Direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE
2. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (“d.lgs. 191/2007”) e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 in attuazione delle direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE.
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